presentato il 11/11/2011 in V Bilancio del Senato da Esteban Juan CASELLI (PdL)
status: Ritirato
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testo emendamento del 11/11/11
RITIRATO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:
''a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo'';
b) al comma 26, sostituire la lettera b) con la seguente:
''b) nelle aree non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta come previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità à sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale'';
c) al comma 27, sostituire la lettera d) con la seguente:
''d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere''».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «21 per cento».