Proposta di modifica n. 5.73 al ddl S.2968 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/11/11

RITIRATO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio».