presentato il 11/11/2011 in V Bilancio del Senato da Marilena ADAMO (PD) e altri 28 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
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testo emendamento del 11/11/11
RITIRATO
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 4 del decreto-Iegge n. 2 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-novies è sostituito con il seguente:
''4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali, anche per la quota a carico dei medesimi, in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-Iegge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché per la realizzazione delle opere e delle attività connesse previste per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 di cui all'art. 14 del Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133''.
6-ter. Le opere e le attività connesse previste per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 di cui alÌart. 14 del Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 sono escluse dal saldo del patto di stabilità interno, per gli anni dal 2012 al 2014, per gli enti locali che hanno sottoscritto l'Accordo di programma siglato il 12 Luglio 2011 per un ammontare di 761 milioni per l'anno 2012, 854 milioni per l'anno 2013 e 923 milioni per l'anno 2014».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori misure di risparmio di spesa)
1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'''Anagrafe unica'' delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla ''Anagrafe unica'', e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.
2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati. relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.
5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.
6. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 6, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione della presente legge.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.
8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi
della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di multi-utilities, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.
9. Per le finalità di cui al comma 7, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 7, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di al comma 8.
10. A decorrere dalla data di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 8.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della presente legge.
12. Entro il 1º giugno 2012, è costituito l'Istituto di previdenza generale (lPG), di seguito ''Istituto''. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1º giugno 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 marzo 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º giugno 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 aprile 2012, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 maggio 2012. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
13. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.
14.Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 13 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
15. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 14 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
16. I maggiori risparmi di spesa di cui al presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinati per un ammontare di 761 milioni per l'anno 2012, 854 milioni per l'anno 2013 e 923 milioni per l'anno 2014 alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi 6-bis e 6-ter e per la restante quota al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'indebitamento netto».