Proposta di modifica n. 1.14 ai ddl C.4116 , C.4366 , C.4455 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/11/11

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, le amministrazioni di cui al comma 1 utilizzano il restante 50 per cento degli idonei presenti nelle graduatorie per ricoprire eventuali scorrimenti a seguito di rinuncia da parte dei candidati risultati vincitori nelle nuove procedure concorsuali e, comunque, in caso di nuovi posti resisi disponibili a seguito di fuoriuscita di personale dipendente delle Amministrazioni medesime.