Proposta di modifica n. 1.2 ai ddl C.4116 , C.4366 , C.4455 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/11/11

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: A decorrere dal 2012, entro il 31 dicembre di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sulla base delle istruzioni impartite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un rapporto informativo analitico sui concorsi banditi, sullo stato del loro svolgimento e sul numero di vincitori assunti e non ancora assunti, nonché sul numero degli idonei iscritti in graduatorie ancora in vigore. Il rapporto è trasmesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno, agli organismi indipendenti di valutazione della performance, costituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che redige una relazione annuale e la presenta alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno.