Proposta di modifica n. 20.14 ai ddl C.420 , C.1004 , C.1447 , C.1494 , C.1545 , C.1837 , C.2246 , C.2419 , C.3900 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 19/10/11

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis, Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione: per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gravissimo impedimento, di accertati motivi di salute che ne abbiano ridotto plausibilmente la possibilità di lavoro, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i due anni successiva alla nascita di un figlio o all'adozione, per le donne in maternità dal momento del concepimento al parto, in caso si sia affidatari della prole in modo esclusivo,».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.».