Proposta di modifica n. 19.8 ai ddl C.420 , C.1004 , C.1447 , C.1494 , C.1545 , C.1837 , C.2246 , C.2419 , C.3900 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 19/10/11

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.