Proposta di modifica n. 13.7 ai ddl C.420 , C.1004 , C.1447 , C.1494 , C.1545 , C.1837 , C.2246 , C.2419 , C.3900 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 19/10/11

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di udienza di mero rinvio.