Proposta di modifica n. 12.10 ai ddl C.420 , C.1004 , C.1447 , C.1494 , C.1545 , C.1837 , C.2246 , C.2419 , C.3900 in riferimento all'articolo 12.
argomenti:  

testo emendamento del 19/10/11

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50 mila euro, con atto scritto e motivato».