Proposta di modifica n. 2.32 ai ddl C.420 , C.1004 , C.1447 , C.1494 , C.1545 , C.1837 , C.2246 , C.2419 , C.3900 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/10/11

Al comma 6 sostituire il primo periodo con i seguenti: Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.