presentato il 19/10/2011 in II Giustizia della Camera da Roberto RAO (UDC) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 19/10/11
Sostituire il comma 6 con il seguente:
Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. E altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di assodati ed iscritti.