Proposta di modifica n. 2.28 ai ddl C.420 , C.1004 , C.1447 , C.1494 , C.1545 , C.1837 , C.2246 , C.2419 , C.3900 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/10/11

Sostituire il comma 6 con il seguente:
Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. E altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di assodati ed iscritti.