Proposta di modifica n. 2.14 ai ddl C.420 , C.1004 , C.1447 , C.1494 , C.1545 , C.1837 , C.2246 , C.2419 , C.3900 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/10/11

Al comma 3, terzo periodo, lettera b), dopo le parole: dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche, inserire le seguenti: ed i ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, dopo cinque anni di attività di ricerca in aree scientifiche giuridiche.