Proposta di modifica n. 1.159 al ddl C.1415-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/10/11

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Nelle stesse situazioni di cui alla prima parte del precedente periodo il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, può disporre l'intercettazione di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni per non oltre quindici giorni.