presentato il 20/09/2011 in I Affari costituzionali della Camera da Donatella FERRANTI (PD) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 20/09/11
Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
Art. 7-bis.
(Norma di interpretazione autentica).
L'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, si interpreta nel senso che, fermo restando che il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, il giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'immagine può essere promosso dalle Procure regionali della Corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nonché nei casi in cui, ai sensi dello stesso articolo 7 della legge 27 marzo 2011, n. 97, le Procure ricevano la comunicazione prevista dall'articolo 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.