presentato il 20/09/2011 in I Affari costituzionali della Camera da Donatella FERRANTI (PD) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 20/09/11
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies, sono inseriti i seguenti commi:
«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente o da terzi o a questi ultimi promessa.
1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».