presentato il 20/09/2011 in XII Igiene e sanita' del Senato da Maria RIZZOTTI (PdL)
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testo emendamento del 20/09/11
Sostituire i commi 20 e 21 con i seguenti:
«20. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di assicurare la piena funzionalità della rete delle farmacie sull'intero territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa indicono un concorso straordinario per titoli di studio e professionali nel quale sono messe a concorso tutte le sedi già previste in pianta organica in base alle norme della legislazione vigente e quelle derivanti dall'applicazione delle nuove norme previste nella presente legge.
Le modalità dell'espletamento dei concorsi, della valutazione dei candidati e della pubblicazione di un'unica graduatoria regionale sono stabilite dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di assicurare la celere e uniforme attuazione della nuova disciplina sull'intero territorio nazionale, garantendo altresì l'omogeneità dei criteri di valutazione, i bandi dovranno in ogni caso attenersi ai seguenti principi fondamentali:
sono valutati, al fine della assegnazione delle farmacie, solo i punteggi relativi all'anzianità di lavoro in farmacia ed i titoli derivanti dal curriculum degli studi e da eventuali pubblicazioni;
i titolari ed i direttori degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 godono, limitatamente a questo concorso straordinario, di un punteggio maggiorato di un numero di punti pari a quello corrispondente a due anni di attività professionale in qualità di direttore di farmacia aperta al pubblico.
In riferimento ai posti messi a concorso ai sensi del comma 1, non può essere esercitata la prelazione da parte dei comuni e non possono partecipare al concorso straordinario i titolari di farmacia, ad eccezione dei titolari di farmacia rurale sussidiata, ai quali è riconosciuta la maggiorazione di punteggio prevista dalla normativa vigente.
21. Nel caso che, trascorsi i tre mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non indicano il concorso straordinario, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede direttamente».