Articolo aggiuntivo n. 1-ter.05 al ddl C.4612 in riferimento all'articolo 1-ter.

testo emendamento del 13/09/11

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Imposta sui grandi patrimoni). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater.