Proposta di modifica n. 1.75 al ddl C.4612 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/09/11

Sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19-bis aggiungere il seguente:
Art. 19-ter. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
7. Dall'attuazione del commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
4-bis. L'uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n, 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
4-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-quater devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

10. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
11. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazioni, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
17. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 allo scopo di:
a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

18. Ai fini di cui al comma 17, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
19. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
20. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.
21. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.
22. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
23. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 18 a 23, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.
24. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
25. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente deduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.