Proposta di modifica n. 13.7 al ddl C.4612 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 09/09/11

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che percepiscano qualsiasi altro reddito in misura uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1.