presentato il 09/09/2011 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Pier Paolo BARETTA (PD) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 09/09/11
Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter.
1. L'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, la celere definizione delle controversie e la trasparenza dell'attività amministrativa e la tutela della concorrenza). - 1. I presidenti degli uffici giudiziari acquisiti i contributi dei magistrati dell'ufficio e, in quanto possibile, dei presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le relazioni dei dirigenti amministrativi entro il 31 gennaio di ogni triennio redigono un programma per la gestione del contenzioso civile, amministrativo e tributario pendenti. Il programma, per la magistratura ordinaria, è trasmesso per il parere al consiglio giudiziario competente, che si pronunzia entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento. Per le altre magistrature il parere è espresso dagli organi territoriali di autogoverno, ove esistenti i presidenti degli uffici giudiziari effettuano una verifica annuale della programmazione in atto, fornendo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, un aggiornamento dei risultati progressivamente raggiunti ovvero delle difficoltà e criticità riscontrate che ne hanno impedito o rallentato il conseguimento.
2. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi, e tributari concretamente raggiungibili nel triennio in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto degli standard di rendimento dei magistrati, così come individuati dal Consiglio superiore della magistratura ovvero dagli organi di auto governo delle altre magistrature, della concreta situazione dell'organico dell'ufficio giudiziario;
c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, e in subordine della natura e del valore della stessa, e dell'adozione delle tecnologie dell'informazione della comunicazione, in attuazione dei princìpi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Con il medesimo programma di cui al comma 1 si dà atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per il triennio precedente ovvero sono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
4. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto delle priorità indicate nel programma di cui al comma 1.
5. I programmi previsti dal presente articolo, completato l'iter di formazione, sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per essere valutati ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ovvero agli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e militare per le valutazioni e gli interventi di competenza.
6. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai laureati in materie giuridiche, selezionati in base ai titoli, tra cui il tempo impiegato a conseguire la laurea magistrale, la votazione riportata e l'argomento della tesi, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
7. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e approfondimento, nel rispetto dei doveri di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività. Ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 6. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. II rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 6 di terzi finanziatori.
8. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 ottobre 2011, un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'obbiettivo della istituzione dell'ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti principi:
a) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e approfondimento, nelle attività preparatorie dell'udienza, di udienza e successiva all'udienza;
b) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del processo telematico;
c) partecipazione all'ufficio del processo del personale amministrativo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvocati.
9. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia e il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 dicembre 2011, un Piano straordinario di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, sulla base dei seguenti principi e con i seguenti obbiettivi:
a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:
1) l'ampliamento della competenza territoriale e la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie con trasferimento di porzioni di territorio dai tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;
2) l'accorpamento delle sedi più piccole, tra loro o all'ufficio territorialmente contiguo, dei tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;
3) l'accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio e lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;
b) tenere conto, ai fini indicati dalla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per magistrato n pianta organica rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;
c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari; anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;
d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e rispettate le finalità di cui alla lettera e);
e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per realizzare le finalità di cui alla lettera e), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari di pace e amministrativo;
f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori e la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato; prevedere, in decorso a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i 75.000 abitanti;
g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, trasferendola definitivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
10. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:
«23-bis. Le risorse del predetto fondo sono ripartite come segue:
a) il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
b) il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
c) il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze».
11. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati.
12. Le risorse residue e non ancora ripartite, del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative all'esercizio 2009, sono attribuite per un ammontare pari al 90 per cento al Ministero della giustizia e per il restante 10 per cento al Ministero dell'interno.
13. Ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale della magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.
14. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:
«Art. 240. - (Divieto di accordo bonario e divieto di arbitrato). - 1. È fatto divieto di ricorrere all'accordo bonario per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico.
2. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti»;
b) gli articoli 241, 242 e 243 sono abrogati.
15. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo non si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
16. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 10e 11 del presente articolo e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare all'istituzione dell'ufficio per il processo di cui al comma 8 del presente articolo ed al potenziamento del processo telematico.
17. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:
a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;
e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.
18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 17.
19. La violazione dei divieti di cui al comma 17 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.
20. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
21. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 20 al bilancio del Ministero della giustizia che li destina al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma successivo.
22. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
23. I commi 20, 21 e 22 non si applicano agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».
24. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.
25. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al comma 2, le parole: «e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «si applica».
26. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,».
27. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
28. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, delle emergenze possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.
29. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.
30. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
31. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
32. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 30.
33. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.
34. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 33 avviene tenendo conto:
a) dell'esperienza professionale già maturata;
b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
c) del principio di rotazione.
35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dai commi 33 e 34.
36. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 37 e 38.
37. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.
38. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 37 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.
39. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui ai commi 33, 34, 35, 36, 37 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.
40. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 39 affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 10 e 11 del presente articolo e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare all'istituzione dell'ufficio per il processo di cui al comma 8 del presente all'articolo 2, sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. All'articolo 49 de decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate e seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
b) al comma 5, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
c) al comma 8, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
d) al comma 12, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
e) al comma 13, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».
4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».