presentato il 09/09/2011 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Pier Paolo BARETTA (PD) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 09/09/11
Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter.
1. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Al comma 1 sopprimere la lettera b);
2) Al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: «in servizio o» sono soppresse;
3) Al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: «in servizio o» sono soppresse;
4) Al comma 2 lettera c) i numeri 1, 3 e 4 sono soppressi;
5) Al comma 2 lettera e) sopprimere il numero 1;
6) Al comma 2 sopprimere la lettera d);
7) Al comma 2 sopprimere la lettera f);
8) Al comma 2 lettera g) numero 3, secondo periodo, dopo le parole: «delle cause di incompatibilità» aggiungere le seguenti: «o in caso della mancanza dei requisiti richiesti dagli articoli 4, comma 1, lettera a) e all'articolo 5, comma 1, lettera a)»;
9) Al comma 2 lettera g) numero 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «i giudici che si trovano in una situazione di incompatibilità possono entro 15 settembre 2011 chiedere il trasferimento a domanda ai posti vacanti presso altra commissione tributaria»;
10) Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
11) Sostituire il comma 7 con il seguente:
«Al fine di rispondere all'esigenza di ricollocare il personale dell'Amministrazione della difesa in situazione di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento alle sedi giudiziarie e alle soprintendenze in carenza di organico, tramite separati accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli dell'esercito in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, negli organici dei dicasteri indicati. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte degli stessi dicasteri, circa le esperienze professionali e i titoli di studio vantati dagli interessati e diretta ad accertare l'idoneità a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le amministrazioni di destinazione. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dei beni culturali, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con gli accordi di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento».
12) Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La parte ricorrente con l'istanza prevista dall'articolo 33, deve proporre all'altra parte la conciliazione della controversia;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. La conciliazione ha luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza nella quale la commissione, nel caso non si sia raggiunto l'accordo fra le parti, può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5".
c) il comma 4 è abrogato».
13) Sostituire il comma 12, con i seguenti:
«12. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione della finanza pubblica e al rilancio della competitività economica del Paese, l'Agenzia delle entrate provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione relativa alla situazione tributaria relativa al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento e alla conseguente formulazione di un elenco dei soggetti inadempienti.
12-bis. Ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-ter, che non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute all'erario per effetto dell'adesione ai condoni e alle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ancorché prescritte, si applica un'imposta straordinaria aggiuntiva sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto della sanatoria di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con un'aliquota 20 per cento delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati.
12-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 12, sono assegnate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate all'adozione di misure permanenti finalizzate, per una quota pari al 50 per cento alla riduzione dell'indebitamento netto e per la restante quota all'adozione di misure per lo sviluppo delle imprese, con priorità di intervento per le imprese innovative».
14) Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
«13-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere gg-ter, gg-quater, gg-sexies e gg-septies, sono soppresse;
b) dopo la lettera gg-undecies) aggiungere la seguente:
"gg-duodecies): 1) Con decorrenza dal 1o gennaio 2012 i comuni, le unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti che non intendono effettuare direttamente o per tramite di società da loro istituite nei modi di legge, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, possono affidare le relative attività al Servizio per la riscossione delle entrate locali, di cui al successivo numero 2), mediante apposita convenzione;
2) Il Servizio per la riscossione delle entrate locali esercita le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali della lettera gg-quater, in qualità di concessionario dell'ente locale affidante;
3) L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le attività strumentali al Servizio per la riscossione delle entrate locali, costituendo apposito soggetto giuridico avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'Associazione stessa. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di costituzione del predetto soggetto giuridico, nonché di effettuazione della riscossione coattiva e delle attività connesse e complementari in materia di entrate degli enti locali".
c) Dopo il comma 2-novies aggiungere il seguente:
«2-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante versamento diretto al Comune di cui all'articolo 4, a mezzo conto corrente postale intestato a detto Comune, o mediante l'utilizzo di un modello di versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
c) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto dirigenziale, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli per il versamento dell'imposta al Comune".
Le modifiche indicate entrano in vigore con decorrenza dal 1o gennaio 2012».
Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a euro trecento».