Articolo aggiuntivo n. 7-bis.01 al ddl C.4612 in riferimento all'articolo 7-bis.

testo emendamento del 09/09/11

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Misure sui ritardati pagamenti della PA).

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita, per iniziativa della CDP Spa, in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società, di seguito denominata «Impresa Sicura Spa», presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato «Fondo». Il capitale sociale di impresa sicura Spa, cui CDP Spa concorre utilizzando fondi anche rivenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alla dotazione del Fondo, CDP Spa concorre pro quota, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie anche di cartolarizzazione di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.
2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad Impresa Sicura Spa che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.
3. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa Sicura Spa e le amministrazioni pubbliche titolari del debito.