presentato il 09/09/2011 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Pier Paolo BARETTA (PD) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 09/09/11
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per favorire l'emersione delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e delle relative pertinenze).
1. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 2, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.
5. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 1, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e 11 comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».