presentato il 09/09/2011 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Roberto COMMERCIO (Misto) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
Vedi anche ...
testo emendamento del 09/09/11
Dopo il comma 35-octies aggiungere il seguente:
35-novies. Al fine di dare piena attuazione al punto franco intercluso nel Porto di Messina, istituito e delimitato dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1951, n. 191, la cui permanenza in vigore è stata ritenuta indispensabile dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 179, nel rispetto della normativa comunitaria vigente per le zone franche, con decreto del Ministero per l'economia e le finanze, previa intesa con la Regione Siciliana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni per l'applicazione del regime doganale di punto franco; nel medesimo termine è altresì adottato il regolamento di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1951, n. 191. Sono fatte salve le speciali disposizioni di maggiore favore di cui alla legge 15 marzo 1951, n. 191, in quanto non contrastanti con la normativa comunitaria vigente per le zone franche.