Proposta di modifica n. 16.58 al ddl S.2887 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Respinto

testo emendamento del 06/09/11

Al comma 13 sostituire ove ricorrono le parole: «31 dicembre 2012», con le seguenti: «30 aprile 2013».

        Conseguentemente dopo l'articolo 19, inserire il seguente

«Art. 19-bis.

(Informatizzazione della pubblica amministrazione)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

            a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

            b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

            c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

        2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

        3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

        4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

        5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

        6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

        7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

        8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dal 10 gennaio 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

        9. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.