Articolo aggiuntivo n. 3.0.11 al ddl S.2887 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 06/09/11

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare».