Proposta di modifica n. 3.109 (testo 2) al ddl S.2887

testo emendamento del 06/09/11

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

        12-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita».

        12-quater. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature self service e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti;

            b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

        «22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i princìpi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

        12-quinquies. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

            a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

            b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

            c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

        12-sexies. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 15.».