Proposta di modifica n. 3.107 al ddl S.2887 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 06/09/11

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente ''Recesso e portabilità dei conti correnti'';

            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare, le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario''».

        «12-ter. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        ''6-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario''.

        12-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

        12-quinquies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-sexies, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

        12-sexies. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti».

        12-septies. Il comma 9, dell'articolo 2-quinquies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente:

        «9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».