Articolo aggiuntivo n. 2.0.8 (testo 2) al ddl S.2887

testo emendamento del 06/09/11

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, una imposta patrimoniale straordinaria,  pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono  autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse,  un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente . Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso  relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30  novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».