Articolo aggiuntivo n. 2.0.3 al ddl S.2887 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/09/11

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunicazione annuale della consistenza dei rapporti finanziari)

        1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

        2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e i relativi contenuti tecnici.

        3. I dati comunicati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972. n. 633.

        4. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».