Proposta di modifica n. 2.49 al ddl S.2887 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/09/11

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso Istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano, senza indicarne l'entità.

        5-ter. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 30 giugno 2012, il Governo italiano conclude con il Governo della Confederazione Svizzera un accordo, nel rispetto dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea e della direttiva del Consiglio 2003/48/CE, che replichi i contenuti della bozza di convenzione fiscale parafata del 10 agosto 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania e di quella del 24 agosto 2011, tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito.

        5-quater. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma 5-bis, si applicano le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 5-ter concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera.

        5-quinquies. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 5-bis, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 5-ter concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera, sono aumentate del 50 per cento in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 5-bis, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta.

        5-sexies. Quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 5-bis a 5-quinquies, sono destinate per l'anno 2012, all'esclusione dal Patto di stabilità delle spese in conto capitale complessivamente sostenute dagli enti locali virtuosi per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile».