presentato il 01/09/2011 in V Bilancio del Senato da Massimo LIVI BACCI (PD)
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testo emendamento del 01/09/11
Al comma 31, sostituire le parole: «nonché delle Autorità portuali e degli enti parco» con le seguenti: «nonché dell'Accademia Nazionale dei Lincei, delle Autorità portuali e degli enti parco».
Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:
''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle auto vetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.
4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 612011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche'', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».