presentato il 01/09/2011 in V Bilancio del Senato da Fabrizio MORRI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 01/09/11
Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
«12-bis. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:
''5-septies. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo aver verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisca le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità''.
12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 12-quater.
12-quater. All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:
''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.
4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche'', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto''».