presentato il 19/07/2011 in Assemblea della Camera da Fulvio BONAVITACOLA (PD) e altri 25 cofirmatari ... [ apri ]
Vedi anche ...
testo emendamento del 19/07/11
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al fine di garantire che nella regione Campania i conferimenti in discarica, con il superamento della fase emergenziale, avvengano con esclusivo ricorso all'utilizzo di siti attrezzati in ambito regionale, le competenze attribuite ai commissari straordinari dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono esercitate direttamente dal Presidente della regione Campania.
2-bis. Ai fini di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania individua i siti da attrezzare a discarica e idonei a soddisfare il fabbisogno di conferimento in ambito regionale, da stimarsi almeno per il triennio 2012-2014 sulla base degli studi propedeutici alla redazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, avuto riguardo alle previsioni d'incremento della raccolta differenziata e delle dotazioni impiantistiche esistenti e/o attivabili nell'arco temporale considerato.
2-ter. Per l'individuazione dei siti di cui al comma 2-bis il Presidente della regione Campania si avvale del supporto tecnico-scientifico di una commissione di esperti nominata, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'I.S.P.R.A, l'Istituto superiore di sanità, il C.N.R, l'E.N.E.A. e la C.R.U.I. L'individuazione dei siti avviene sulla base dei criteri indicati dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché secondo criteri di perequazione ambientale fra i diversi territori della regione Campania, in considerazione dei carichi ambientali già sostenuti. Ai fini di tale individuazione è valutata la possibilità di utilizzare preferenzialmente i siti delle cave abbandonate e dismesse, individuate dal Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) approvato con ordinanza del commissario ad acta n. 11 del 7 giugno 2006, con priorità per quelle già di proprietà pubblica, ovvero confiscate dall'autorità giudiziaria.
2-quater. Ove il Presidente della regione non adempia all'individuazione dei siti nei termini di cui al comma 2-bis, vi provvede in surroga, entro i successivi 15 giorni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2-quinquies. Per la realizzazione delle discariche nei siti individuati ai sensi del presente articolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il Presidente della regione si avvale dei poteri derogatori già spettanti ai commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, nonché previsti dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. Resta fermo il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e la rotazione dei soggetti affidatari.
2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi dei commi da 2 a 2-quinquies si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.