presentato il 19/07/2011 in Assemblea del Senato da Pietro MARCENARO (PD) e altri 20 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G11.0.100)
Vedi anche ...
testo emendamento del 19/07/11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani)
1. È istituita la Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno una delle Camere.
3. I Presidenti delle Camere, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari ed eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome.
4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
5. La Commissione ha compiti di monitoraggio, di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione della legislazione nazionale, delle convenzioni e degli accordi internazionali, ratificati dall'Italia, in materia di tutela e promozione dei diritti umani.
6. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, la Commissione acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la tutela e la promozione dei diritti umani operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nel medesimo ambito. Può effettuare missioni in Italia e all'estero, svolgere procedure informative, esprimere pareri, votare risoluzioni.
7. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente in materia di tutela e promozione dei diritti umani.
8. La Commissione si avvale di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra di loro.
9. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».