presentato il 14/07/2011 in V Bilancio del Senato da Anna FINOCCHIARO (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 14/07/11
All'emendamento 29.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) sostituire i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti:
1. All'articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Recesso e portabilità dei conti correnti»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario».
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».
3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo preleva mento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.
5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.
6. Il comma 7, dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente: «9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».
7. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».
8. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.
9. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-quater. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
10. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
11. A decorrere dal 1º gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
12. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature self service e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti»;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i princìpi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena Iiberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».
13. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:
a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approwigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.
14. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adattarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 13.
15. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
16. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
17. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
18. Negli esercizi commerciali di cui al comma 19 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 17 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.
19. Agli esercizi commerciali di cui al comma 19 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
20. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
21. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati».
22. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «5. Le regioni disciplinano la facoltà degli esercenti le attività commerciali di cui al comma 1, di determinare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e di derogare liberamente all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei comuni a vocazione turistica, rurale, culturale, storico-monumentale e nelle città d'arte, anche con riferimento a singole aree specifiche o a periodi predeterminati».
23. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 40 del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni dei presenti articoli non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
24. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.
25. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
26. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il persegui mento di finalità primarie di interesse generale.
27. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
28. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
29. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;
c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.
30. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
31. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
32. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.
33. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teoricopratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.
34. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.
35. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.
36. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
37. Le associazioni professionali di cui al comma 36 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.
38. Ai fini della registrazione di cui al comma 37 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai princìpi e criteri di cui al comma 4 devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnicoscientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
39. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
40. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
Conseguentemente sopprimere i commi 6 e 7 dell'articolo 35.