presentato il 14/07/2011 in V Bilancio del Senato da Gilberto PICHETTO FRATIN (PdL)
Vedi anche ...
- Sub Emendamenti:
- 23.1000/1
- 23.1000/2
- La lista degli altri emendamenti
- La scheda del ddl S.2814
testo emendamento del 14/07/11
All'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che si esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento";
b) all'articolo 6 si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7 si applica l'aliquota del 5,90 per cento.".
«b), al comma 7 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
1. per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 34,20
b) con periodicità semestrale euro 17,1
c) con periodicità trimestrale euro 8,55
d) con periodicità mensile euro 2,85
2. dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediariò finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 70,00
b) con periodicità semestrale euro 35,00
c) con periodicità trimestrale euro 17,5
d) con periodicità mensile euro 5,83
3. per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuno intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 240,00
b) con periodicità semestrale euro 120,00
c) con periodicità trimestrale euro 60,00
d) con periodicità mensile euro 20,00
4) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 680,00
b) con periodicità semestrale euro 340,00
c) con periodicità trimestrale euro 170,00
d) con periodicità mensile euro 56,67
5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 230,00
b) con periodicità semestrale euro 115,00
c) con periodicità trimestrale euro 57,50
d) con periodicità mensile euro 19,17
6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 780,00
b) con periodicità semestrale euro 390,00
c) con periodicità trimestrale euro 195,00
d) con periodicità mensile euro 65,00
7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 1.100,00
b) con periodicità semestrale euro 550,00
c) con periodicità trimestrale euro 275,00
d) con periodicità mensile euro 91,67
c) il comma 10, è sostituito dal seguente:
«Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all'1 per cento.''.
d) infine, sono aggiunti i seguenti commi:
50-bis. All'articolo 33 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2011, n. 122 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.».
50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1º gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».