Sub Emendamento n. 23.1000/2 dell'emendamento 23.1000 al ddl S.2814 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 14/07/11

All'emendamento 23.1000, alla lettera d), sostituire il comma 50-quater con il seguente:

        «50-quater. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille».