Proposta di modifica n. 3.20 al ddl C.4449 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/07/11

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:
«5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore dalla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del periodo di centottanta giorni e non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis, il questore può presentare al giudice di pace richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il giudice di pace si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione».