Proposta di modifica n. 3.84 al ddl C.4449 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/07/11

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che lo straniero sia trattenuto fino alla fine del capoverso con le seguenti: una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Quando non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.;

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il questore ritenga, con riferimento al comportamento precedente dello straniero e alla situazione concreta contingente, che nessuna delle misure previste dal comma 1 sia sufficiente ad assicurare che lo straniero non si sottragga all'espulsione, dispone che esso sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».