presentato il 13/07/2011 in Assemblea della Camera da Roberto ZACCARIA (PD) e altri 17 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 13/07/11
Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-quater. Qualora lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, esclusi quelli disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per la condanna per reati o per l'uso di documenti falsi o contraffatti, e non sia trascorso il termine per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali ovvero il provvedimento sia stato impugnato e il giudice ne abbia ordinato la sospensione, il questore si astiene dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo del titolo di soggiorno ovvero fino alla conclusione del procedimento giudiziario, che deve essere definito dal giudice entro il termine di trenta giorni e adotta la decisione di rimpatrio soltanto in caso di rigetto del ricorso giurisdizionale»;