Proposta di modifica n. 3.87 al ddl C.4449 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/07/11

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;
a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Respingimenti). - 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre i trenta giorni dalla data in cui la persona è stata rintracciata nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.
8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedaliere o ambulatoriali o che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il questore rilascia altresì il titolo di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare nei suoi confronti ogni eventuale procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-bis.
9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previsti nei commi 3 e 5-bis dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili».
b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2:
a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso,»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;
2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsialla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad ospitarlo;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;
6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.»;
7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;
8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.»;
d) all'articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis, il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.»;
2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1, il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento».
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore dalla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del periodo di centottanta giorni e non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis, il questore può presentare al giudice di pace richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il giudice di pace si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In ogni caso, se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi, il questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-bis, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento.»;
4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;
5) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;
6) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
«5-quater. 1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;
10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento. In tal caso nel computo della durata dei periodi di trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento.»;
e) dopo l'articolo 14-bis, sono inseriti i seguenti:
«14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1. In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desideri utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:
a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
«c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione disposto a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva della pena ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di cattura europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale ovvero di un provvedimento amministrativo di espulsione disposto nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

Art. 14-quater. - (Rinvio dell'allontanamento). - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinviato, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:
a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;
b) è stata presentata al questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;
c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio;
d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;
e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.
3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis.»;
f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.»;
g) all'articolo 19:
1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».
g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:
1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.