presentato il 06/07/2011 in Assemblea del Senato da Filippo BUBBICO (PD) e altri 27 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 06/07/11
«Art. 6-bis.
1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi: a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti; b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a); c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al presente comma.
2. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. A decorrere dal r gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita».