Articolo aggiuntivo n. 2-BIS.0.17 al ddl S.2791 in riferimento all'articolo 2-BIS.

testo emendamento del 06/07/11

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

        1. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

        "48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2011 e ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si prowede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 5.

        3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

        4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

        5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

        6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta menti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 3\ e 4».