Proposta di modifica n. 19.9 al ddl S.2243 in riferimento all'articolo 19.
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testo emendamento del 24/06/11

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di semplificare i rapporti tra l'Autorità di regolazione dei settori energetici e i cittadini nonché tra i cittadini e le imprese esercenti i servizi di pubblica utilità, anche attraverso campagne informative, meccanismi di potenziamento della risoluzione delle controversie e dei controlli, riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal rapporto tra imprese e consumatori, oltre che lo snellimento e la semplificazione della regolazione, ampliandone la conoscenza presso consumatori e imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato ed a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, adotta tagli di spesa comunque idonei a garantire una contribuzione al bilancio dello Stato, da versare annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 10, n. 122, di valore equivalente a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».