Ordine del Giorno n. G100 (testo 2) al ddl S.2631

testo emendamento del 21/06/11

Il Senato,

        premesso che:

            l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è lo strumento per dare piena e completa applicazione all'articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che impegna gli Stati «alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo», nonché alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77;

            il presente disegno di legge porta finalmente l'Italia a istituire questa figura centrale nel sistema di promozione dei diritti delle persone in età evolutiva, in sintonia con le altre legislazioni europee. L'attuale elaborazione configura l'Autorità, in sintonia con i cosiddetti Parametri di Parigi, con i requisiti di indipendenza e autonomia che si sostanziano in poteri autonomi di organizzazione, di indipendenza amministrativa ed assenza di vincoli di subordinazione gerarchica, con sede propria;

            il disegno di legge è il frutto di un confronto costruttivo tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, testimoniato dalla circostanza che il testo è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei Deputati e dalla Commissione affari costituzionali del Senato;

            il disegno di legge è giunto al Senato con contributi rilevanti su punti qualificanti rispetto al testo originario, tra i quali la terminologia usata per indicare le persone minori di età, i poteri autonomi di organizzazione dell'Autorità garante, i requisiti professionali dei componenti, le incompatibilità e la determinazione del compenso;

            il progetto di legge è un buon esempio di come collaborazione e dialogo su obiettivi condivisi in tema di soggetti vulnerabili, possa costituire strada percorribile e da perseguire da tutte le parti politiche;

            dietro questa proposta, c'è stato un grandissimo lavoro anche da parte delle associazioni che si battono da sempre per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Infatti, accanto all'azione parlamentare bipartisan, c'è stato il sostegno convinto di tanti mondi, da quelli professionali a quelli associativi, che operano per i diritti dei bambini e degli adolescenti;

            la collaborazione tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione ha prodotto un testo condiviso, con particolare attenzione ai temi della partecipazione dell'Autorità garante alla rete internazionale dei Garanti, all'opportunità di accesso all'istruzione dei minori degenti e nel periodo di cura, alla formulazione da parte del Garante di osservazioni e proposte in materia di persone minori di età, all'articolazione dei compiti della Conferenza dei garanti;

            vi è l'esigenza che la tutela dei diritti dei minori contro gli abusi abbia un'effettività anche attraverso la possibilità che l'Autorità garante possa sollecitare sanzioni soprattutto nei confronti dei mezzi di comunicazione che mettono in pericolo i processi di crescita dei minori ovvero possa, in uno stretto rapporto con l'AGCOM, segnalare e richiedere ad essa l'irrogazione delle sanzioni;

            all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è attribuita la facoltà di richiedere alle Pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, considerato che la legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) assegna al Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno, compiti di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia, dati per loro natura riservati, raccolti nella banca dati di cui all'articolo 8 della citata legge;

        tutto ciò premesso, il Senato:

            auspica che l'Autorità garante sia inserita pienamente nel contesto istituzionale italiano, in particolare con una consultazione periodica anche da parte degli organi parlamentari competenti;

        e impegna il Governo:

            a valorizzare il ruolo partecipativo del Garante attraverso la costituzione, senza nuovi oneri, di un'apposita Commissione consultiva, mediante la quale l'Autorità garante possa assicurare la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle Organizzazioni Non Governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

            a prevedere che la Commissione consultiva, coordinata dall'Autorità garante, ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte alla stessa Autorità garante per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, che di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, delle associazioni e delle professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle associazioni familiari, nonché una rappresentanza di bambini, bambine e adolescenti;

            a valorizzare l'attività dei Garanti regionali, nonché quella delle istituzioni omologhe che potranno essere istituite a livello locale dai Comuni e dalle Province, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, favorendo forme di collaborazione nel rispetto delle specificità;

            ad assicurare che la sede e i locali da destinare all'Ufficio dell'Autorità garante possano essere messi a disposizione non solo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche da altre amministrazioni pubbliche;

            a richiedere all'Autorità garante un parere sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia e adolescenza;

            a fornire all'Autorità garante, su sua richiesta, ogni informazione c1tca il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia;

            a promuovere, per quanto di competenza, la possibilità che al Garante si rivolgano direttamente le persone minori di età per reclamare contro l'omesso ascolto nelle procedure giudiziarie e amministrative che li riguardano, come previsto dal documento del Comitato ONU sulla Convenzione di New York relativo all'articolo 12;

            ad assicurare forme di consultazione e collaborazione continua tra l'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), tenendo conto, in particolare, delle segnalazioni di quest'ultima al fine di tutelare lo sviluppo psicofisico e morale dei minori;

            ad assumere le opportune iniziative, anche legislative, volte ad attribuire all'Autorità garante poteri sempre più incisivi in materia di tutela delle persone minori di età;

            a promuovere, per quanto di competenza, la necessaria effettività della azione dell'Autorità garante, in particolare per quei comportamenti che pongono a rischio il diritto dei minori all'educazione, nonché le opportune forme di consultazione e collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) al fine di sollecitare l'esercizio del suo potere sanzionatorio, tenendo conto delle segnalazioni di quest'ultima al fine di tutelare lo sviluppo psicofisico e morale dei minori;

            a valorizzare il ruolo dell'Autorità garante nella promozione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore dei diritti dei bambini e degli adolescenti, nonché nella richiesta di risorse adeguate per una più efficace tutela del migliore sviluppo psico-fisico e del benessere della persona minore di età;

            a monitorare il funzionamento dell'Autorità e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal provvedimento in esame, con particolare attenzione all'adeguatezza delle risorse messe a disposizione, in specie per il coordinamento tra l'Autorità garante e i Garanti regionali;

            a prevedere, nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante, l'esclusione, dal novero delle banche dati o archivi cui l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza può accedere, della banca dati del Centro elaborazione dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121.