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Proposta di modifica n. 7.415 al ddl C.4357 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/06/11

Al comma 1, dopo la lettera t-bis), aggiungere la seguente:
t-ter) ampliamento del principio di compensazione tra debiti fiscali e contributivi e crediti di fornitura.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 è sostituito dal seguente:
«Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al periodo precedente può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
2. Per le aree geografiche o i settori produttivi o merceologici in stato di crisi, il Ministro dell'economia e delle finanze può stabilire con proprio decreto la possibilità di compensazione tra crediti e debiti in favore dei soggetti inadempienti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, qualora siano titolari di uno o più crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione ai quali siano scaduti i termini di pagamento e non vi siano condizioni ostative alla loro liquidazione, questi può farle a compensazione. In tal caso l'agente della riscossione competente per territorio, ricevuta, anche in via telematica, la segnalazione dal titolare del credito, sospende i termini di pagamento e procede alla verifica presso le amministrazioni debitrici.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai comma 1 e 2».