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Proposta di modifica n. 6.23 al ddl C.4357 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 20/06/11

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma al Codice della strada ed al relativo Regolamento d'esecuzione sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni.
2) al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 13, comma 2, lettera a), sub b), le parole: «del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «o della larghezza del veicolo, fermo restando il limite di 3 metri di larghezza»;
2) all'articolo 13, comma 2, lettera a), la lettera sub c) è abrogata;
3) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: «cinque veicoli di riserva» sono aggiunte le seguenti: «anche per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), sub a), b) e d), e) e f).