Articolo aggiuntivo n. 11.02 ai ddl C.278 , C.799 , C.1552 , C.977-TER , C.1942 , C.2146 , C.2355 , C.2529 , C.2693 , C.2909 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 15/06/11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. La valutazione in termini di qualità, efficacia ed efficienza delle strutture e dei servizi sanitari erogati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è strumento base di controllo e di governo a livello nazionale e regionale.
2. I risultati delle valutazioni devono essere pubblici e facilmente accessibili agli operatori e ai cittadini.
3. A questo fine il Ministero della salute entro sei mesi dall'approvazione della presente legge emana un decreto per la definizione di un sistema di indici di valutazione e alla loro misura relativamente ai servizi sanitari regionali, le strutture ospedaliere e sanitarie, i singoli servizi erogati.
4. Le regioni collaborano con il Ministero della salute per la raccolta dei risultati sul territorio, favorendo l'accesso all'informazione per i cittadini e consentendo loro scelte informate dei luoghi di cura.