Articolo aggiuntivo n. 2.0.2 al ddl S.2514 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 15/06/11

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito all'iniziativa imprenditoriale dei giovani)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assicurazione del credito a valere sul Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa nella misura del 100 per cento, limitatamente ai seguenti soggetti:

            a) imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore a trentacinque anni e non sia già titolare d'impresa, socio o detentore di partecipazioni al capitale di altre società;

            b) società cooperative o di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani in età non superiore a trentacinque anni che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società;

            c) società di capitali, le cui quote di partecipazione spettino per almeno due terzi a giovani in età non superiore a trentacinque anni, che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società, e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i due terzi da giovani fino a trentacinque anni di età.

        2. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di richiesta dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo.

        3. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo centrale di garanzia è rifinanziato a decorrere dall'anno 2011 per un ammontare pari a 75 milioni di euro.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

        5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice ministri; c) sottosegretari di Stato; d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».